Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento che digitalizza registri di carico/scarico e Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
Con i più recenti chiarimenti normativi sono state definite specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione, rilevanti soprattutto per micro-imprese e alcune categorie professionali.

In questo articolo facciamo chiarezza su chi è escluso, cosa resta obbligatorio e come comportarsi se si è già iscritti.

Secondo le indicazioni ufficiali, non sono tenuti all’iscrizione:

Consorzi e sistemi di gestione

Consorzi o sistemi (individuali o collettivi) disciplinati dall’art. 237 del D.Lgs. 152/2006.

Produttori di rifiuti non pericolosi (art. 190, commi 5 e 6)

Produttori di rifiuti pericolosi in casi specifici

E se sono già iscritto al RENTRI?

Chi rientra tra gli esclusi ma risulta già iscritto può richiedere la cancellazione dall’area riservata del portale RENTRI. In alternativa, l’iscrizione può rimanere attiva su base volontaria.

Attenzione: esclusi sì, ma non senza obblighi

L’esclusione dall’iscrizione non elimina tutti gli adempimenti. Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare i modelli ufficiali di registri e FIR (digitali o cartacei, secondo i casi), e accedere alle funzionalità del portale per vidimazioni e gestione documentale quando previsto.

Le esclusioni puntano a semplificare gli oneri per realtà di piccole dimensioni, mantenendo però tracciabilità e conformità ambientale. Conoscere correttamente il proprio inquadramento evita errori, sanzioni e adempimenti non dovuti.

Comprendere gli obblighi ambientali è fondamentale per operare in sicurezza e nel rispetto della normativa.
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